APPENDICE
Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4
Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri
In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall’art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l’art. 8 dello Statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Mi­nistri per l’interno, per la guerra, per la marina, per l’aeronautica e per l’a­gricoltura;

Decreta:
Art. 1: Amnistia per i reati in genere
È concessa amnistia per i reati per i quali la legge commina una pena de­tentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore al massimo a cin­que anni, oppure una pena pecuniaria.
Art. 2: Amnistia per i delitti politici commessi dopo la liberazione
È concessa amnistia per i delitti politici puniti con pena anche superiore a quella indicata nell’art. 1, ove siano stati commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l’inizio in esse dell’amministrazione del Governo militare alleato o, riguardo al territorio rimasto sotto l’amministrazione del Governo legittimo italiano, per i delitti suddetti commessi dopo l’8 settem­bre 1943.
Art. 3: Amnistia per altri delitti politici
È concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legi­slativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all’art. 1 del decreto legisla­tivo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 152, n. 142, e per i reati ad essi con­nessi ai sensi dell’art. 45, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politi­ca o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro.
Art. 4: Esclusioni dall’amnistia
Sono esclusi dall’amnistia concessa coi precedenti articoli:
1° il delitto di cui all’art. 575 Codice penale, salvo che sia stato commesso entro il 31 luglio 1945 nelle condizioni previste dall’art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719;
2° i reati di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 823, sulla repressione della prostituzione, e quelli di cui agli articoli 531 e se­guenti del Capo II, Titolo IX, Libro II del Codice penale;
3° i reati di cui agli articoli 318, 319,321,422 e 564 del Codice penale;
4° i delitti previsti dal Capo IV, Titolo I, Libro II del Codice penale;
5° i reati militari per i quali provveda l’articolo 15.
Art. 5: Accertamento dell’indole politica del delitto
Ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del pro­cedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il delitto sia d’indole politica, il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia dispo­ne gli opportuni accertamenti.
Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.
Art. 6: Richiesta di giudizio da parte dell’imputato
L’amnistia non si applica qualora l’imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione di reato per l’amnistia, di­chiari di non volerne usufruire.
Art. 7: Computo delle pene
Agli effetti dell’applicazione dell’amnistia si seguono, per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell’articolo 32 del Codice di procedura penale.
Art. 8: Condono per reati comuni
Fuori dei casi di amnistia di cui all’articolo 1, sono condonate le pene de­tentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tre­mila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.
Il condono è ridotto ad un anno per le pene detentive ed a lire mille per quelle pecuniarie nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire dell’indulto concesso con regio decre­to 5 aprile 1944, n. 96.
Qualora il reato sia stato commesso dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecu­niaria indicato nel comma primo è raddoppiato.
Art. 9: Condono e commutazione di pena per reati politici
Fuori dei casi di amnistia di cui agli articoli 1, 2 e 3, per i delitti politici e per i delitti ad essi connessi a’ sensi dell’articolo 45, n. 2, del Codice di pro­cedura penale, si applicano le norme seguenti:
1°la pena di morte è commutata in quella dell’ergastolo, salve le eccezio­ni disposte per l’amnistia dall’articolo 3;
2° la pena dell’ergastolo è commutata in quella della reclusione per tren­ta anni;
3° le altre pene detentive, se superiori a cinque anni, sono ridotte di un terzo; ma in ogni caso la riduzione non può essere inferiore a cinque anni; le pene detentive non superiori a cinque anni sono interamente condonate;
4° le pene pecuniarie sono interamente condonate.
Art. 10: Esclusioni dal condono
Il condono non si applica:
1° nei confronti di coloro che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa; questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena di morte e dell’ergastolo di cui all’art. 9;
2° per i reati indicati nell’art. 4;
3° per i reati previsti nel Codice penale negli articoli 314, 317, 453, 575, 628, 629, 630; salvo che siano stati commessi per motivi politici;
4° per i reati contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogo­tenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di caratte­re straordinario.
Art. 11: Valutazione dei precedenti penali
Ai fini dell’applicazione dei benefici concessi con il presente decreto si tiene conto dei precedenti penali solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle di­sposizioni seguenti.

I benefici non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detenti­va superiore nel complesso a tre anni.
Nell’esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne di­chiarate estinte per precedente amnistia, né dei reati estinti alla data del pre­sente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell’art. 167 Codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.
Nella applicazione dei benefici ai reati politici non si tiene conto dei pre­cedenti penali; ma i benefici stessi non si applicano dove si tratti di delin­quente abituale, professionale o per tendenza.
Art. 12: Revoca del condono
II condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.
Art. 13: Reati commessi in danno delle Forze alleate
In ogni caso sono esclusi dall’amnistia e dall’indulto i reati commessi in danno delle Forze alleate o degli appartenenti a dette Forze, ovvero giudica­ti dai Tribunali alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.
Art. 14: Reati finanziari
Il presente decreto non concerne i reati finanziari e non ha effetto ai fini dell’applicazione delle leggi sulla avocazione dei profitti di regime.
Art. 15: Reati militari
L’efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia e condono per i reati militari, è estesa ai delitti ivi con­templati che siano stati commessi a tutto il 18 giugno 1946.
Ove detto decreto subordini la concessione di un beneficio all’adempimento di un obbligo, questo deve essere adempiuto nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi all’estero.
Ai fini dell’applicazione dell’amnistia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale suindicato, non si tiene conto dell’aumento della pena preveduto nell’art. 47 del Codice penale militare di guerra.
Art. 16: Entrata in vigore del presente decreto
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» ed ha efficacia per i reati commessi a rutto il giorno 18 giugno 1946, salvo non sia diversamente disposto negli articoli precedenti.
Nei territori non ancora restituiti all’Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui es­so divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inse­rito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946
De Gasperi -Togliatti – Romita – Brosio – De Courten – Cevolotto – Gullo
Visto, il Guardasigilli Togliatti