Fasc. 31 – Doc. 3: Nella notte tra il 24-25 luglio 1943, a pochi giorni dallo sbarco degli Alleati in Sicilia (10 luglio 1943), il Gran Consiglio del fascismo si riunisce per l’ultima volta: Dino Grandi, presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, firma l’o.d.g. che determina la caduta del fascismo, e del suo capo Mussolini. Che a sua volta viene fatto arrestare da re Vittorio Emanuele III e inviato al confino: prima a Ponza, poi alla Maddalena e infine a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Il maresciallo Badoglio verrà intanto nominato Capo del Governo e riceverà dal re tutte le cariche già appartenute al Duce.

A questo punto, gli Alleati angloamericani, con lo sbarco e la conseguente occupazione della Sicilia, avevano conquistato il loro primo obiettivo: quello di costringere l’Italia a uscire dalla guerra a fianco della Germania di Hitler. In seguito al crollo del regime, il Governo militare d’occupazione (l’AMGOT, Allied Military Government of Occupied Territory) diede il via all’azione epurativa rivolta in primo luogo alla persecuzione dei fascisti più pericolosi per l’ordine pubblico.

Ma l’epurazione ebbe inizio senza l’opportuna organizzazione e inizialmente fu anche mantenuta entro limiti piuttosto ristretti. Gli Alleati preferirono risolvere prima i problemi dell’emergenza nelle zone liberate, quali, soprattutto, le necessità d’ordine pratico e d’igiene (sistemazione viaria, seppellimento cadaveri, raccolta rifiuti, disinfestazioni varie, ecc.). Il personale da rimuovere nella Pubblica Amministrazione fu limitato, dall’AMGOT, ad una “lista” di alcune migliaia di fascisti “pericolosi” che in poco tempo furono arrestati e sottoposti a provvedimenti d’epurazione dagli organi giudiziari e amministrativi preposti. Di conseguenza, tutti i Prefetti dell’isola (9) furono rimossi e, nell’attesa di nuove nomine da parte alleata, i loro vice furono provvisoriamente immessi nelle funzioni superiori. Inglesi e americani avevano deciso che l’amministrazione civile esercitata dai militari sarebbe stata discreta e indiretta: cosicché gli apparati provinciali e comunali dell’isola dovevano continuare a operare, ma sotto il controllo discreto degli Ufficiali degli Affari Civili (Civil Affairs Officiers) del Governo Alleato. Pure i podestà subirono i provvedimenti epurativi, ma, in linea di massima, solo quelli delle città più importanti perché più compromessi, in genere, con il regime fascista. Al contrario di tanti podestà dei piccoli centri che continuarono a rimanere al loro posto e a collaborare con gli Alleati. I tecnici e i gradi più bassi delle amministrazioni locali, ebbero per lo più riconfermato il loro impiego e le loro funzioni.

Questi “interventi leggeri” sull’epurazione, furono soprattutto praticati dagli americani nella parte occidentale della Sicilia. Diversamente dagli inglesi, nella parte orientale dell’isola, che furono molto più rigidi negli arresti e nelle deportazioni in Africa, dov’avevano approntato dei campi di concentramento per i gerarchi fascisti e i soldati catturati.

Completata la conquista della Sicilia (17 agosto), le truppe Alleate continuarono la loro risalita verso il nord d’Italia. Il maresciallo Badoglio, nuovo Capo di Governo, ebbe però un atteggiamento attendista nei confronti dell’epurazione, in quanto il resto del Paese era ancora sotto il dominio dei tedeschi. Si mosse solo quando fu certo del trattamento più che benevolo degli angloamericani, che con la firma dell’Armistizio cosiddetto “lungo” firmato il 29 settembre ’43 a bordo della corazzata Nelson ancorata nella rada di Malta dal M.llo P. Badoglio, per l’Italia, e dal Gen. D. Eisenhower  per le forze Alleate e dell’O.N.U (si trattava di 45 clausole di natura politica, economica e finanziaria che si andavano a aggiungere alle 12 clausole militari del cosiddetto Armistizio “corto” firmato a Cassibile il 3 settembre ’43 dal Gen. G. Castellano per l’Italia e  dal Magg. Gen. W. B. Smith per gli Alleati, ma reso pubblico solo l’8 settembre ’43) attraverso il quale veniva accolta la “resa incondizionata”, e l’Italia veniva definita non più “nazione nemica” ma più benevolmente “nazione cobelligerante”. Ad ogni buon conto, anche quando la politica delle sanzioni passò dalle mani degli Alleati, direttamente, a quelle del governo italiano, la “defascistizzazione” decadde divenendo ancora più labile e sfumata. Prevalse l’assunto che le punizioni ai fascisti non dovevano più essere comminate in relazione alla loro pericolosità (l’ipotesi di un ritorno al potere di Mussolini era ormai tramontata) bensì rispetto alle qualifiche che avevano rivestito durante la dittatura (squadristi, sansepolcristi, ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale ecc.).

Oltre ai membri del governo fascista e l’intera direzione del partito (che sarebbero stati condannati all’ergastolo e, nei casi più gravi, alla pena di morte), andavano perseguiti e sottoposti a giudizio d’epurazione pure coloro che avevano ottenuto posti e avanzamenti ingiustificati nelle amministrazioni statali, civili o militari. E pure in quegli enti provvisti di autonoma gestione (tipo FS, Poste e Telegrafo, ecc.); come anche negli Enti locali e in tutti gli altri Istituti pubblici.

Il primo decreto in tal senso (nel Regno del Sud) fu emanato nel dicembre del 1943 (il n. 29-B del 28.12.43) intitolato: “Defascistizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali, degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti pubblici servizi o d’interesse nazionale”. I procedimenti erano gestiti da apposite Commissioni d’Epurazione composte dal prefetto, due magistrati e un cittadino mutilato e decorato di guerra o da un perseguitato politico. Tutti i soggetti interessati dal provvedimento dovevano compilare e controfirmare appositi questionari (Vedi oltre: esempio di Scheda Personale) che contenevano informazioni varie e dettagliate sul loro conto, sul grado e il tipo di attività svolta negli eventuali organi del fascio e sulla propria condotta in genere. Sulla base dei suddetti questionari e di altre informazioni acquisite per altre vie, sarebbero poi stati giudicati dalle Commissioni suddette.

Col r.d.l. n. 110 del 13.4.1944 venne poi istituito l’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo. Ma questo decreto non ha quasi avuto tempo di produrre effetti o molto pochi, perché il 22.5.1944 Badoglio forma il suo II governo; e neanche una settimana dopo, il 26.5.1944, viene emanato il r.d.l. n.134, che si avvale di un Alto Commissariato retto da Carlo Sforza, affiancato da A.C. Aggiunto retto da Mario Berlinguer del P.d’A. Questo provvedimento sembra puntare molto in alto nel voler punire i delitti del fascismo, prevedendo la pena di morte per i reati più efferati e annullando di fatto le amnistie realizzate in precedenza dal regime. L’operato dell’A.C. per le Sanzioni era affiancato, in periferia, dalle varie Delegazioni Provinciali presenti in tutto il territorio liberato dagli Alleati.

Il 27.7.1944 il nuovo Governo guidato da Ivanoe Bonomi emanò il decreto legislativo luogotenenziale n. 159, dal titolo: “Sanzioni contro il fascismo”, che disciplinava molto più in dettaglio sia l’epurazione dell’amministrazione pubblica sia le mansioni e il ruolo dell’Alto Commissariato. A sommi capi, questo provvedimento prevedeva che avrebbero dovuto essere sottoposti e sanzionati tutti coloro che avevano partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, conseguendo nomine o avanzamenti per meriti esclusivamente fascisti; sarebbero stati inoltre allontanati dal loro posto i dipendenti delle amministrazioni che durante il ventennio fascista avevano rivestito cariche politiche importanti o che, dopo l’otto settembre 1943, erano rimasti fedeli al Governo della RSI.

Nei casi in cui i dipendenti con qualifiche fasciste non avessero fornito alcuna prova di settarismo, intemperanza o di mal costume, durante il loro incarico, avrebbero subito misure disciplinari di minore gravità. Inoltre, sarebbero state inflitte pene minori a tutti quegli impiegati che avessero dimostrato di essersi trovati esposti a gravi minacce e pericoli per la persona propria o dei loro congiunti. Chi, dopo l’8 settembre 1943, si fosse distinto nella lotta contro i tedeschi, poteva invece essere esentato da ogni misura punitiva. Il giudizio d’epurazione era affidato in primo grado alle apposite Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione pubblica. Per le Province, la Commissione doveva essere nominata dal Prefetto e composta di un magistrato in servizio o a riposo, un funzionario di Prefettura e un membro designato dall’Alto Commissario.

Al dipendente sottoposto a procedimento d’epurazione e sospeso dalle sue funzioni, nell’attesa del verdetto finale, era concesso il solo assegno alimentare, esclusa ogni altra indennità. La dispensa dal servizio e gli altri provvedimenti disciplinari erano emanati dalle autorità competenti. I Tribunali popolari, i Tribunali militari e le Corti d’Assise straordinarie emettevano, per i reati di collaborazione con i tedeschi, le loro sentenze contro i fascisti a completamento delle indagini e conformemente alle conclusioni delle Commissioni (Vedi, per esempio, a Chiavari processo contro Spiotta Vito, Podestà Enrico e Righi Giuseppe, per le loro malefatte, condannati alla pena di morte mediate fucilazione alla schiena, nonché alla confisca dei beni a favore dello Stato).

L’Alto Commissariato decadde nel febbraio del 1946 e le sue attribuzioni passarono direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nonostante il gran numero di procedimenti aperti a carico dei funzionari, il processo di defascistizzazione, nei fatti, fu assai poco incisivo. Sulla base di un rapporto molto diffuso sull’epurazione, su 143.781 dipendenti pubblici esaminati, solo 13.737 furono processati e, di questi, appena 1.476 furono rimossi dal loro incarico. L’epurazione riguardò, dunque, solo pochi funzionari, tra l’altro colpì quelli più piccoli poiché i fascisti (civili o militari) più importanti e compromessi della RSI, specialmente quelli che si trovavano al nord, riuscirono a fuggire all’estero sul finire della guerra, e solo in pochi casi poterono essere sottoposti a processo e giudicati dall’Alta Corte di Giustizia contro i criminali del regime.

Appare anche evidente che tali procedure, così complesse e arzigogolate, lasciavano ampi spazi a cavilli, giustificazioni e spesso all’uso di testimonianze favorevoli all’accusato anche da parte di coloro che i fascisti avevano in vario modo perseguitati. Ne risultò che tutti poterono avanzare benemerenze che, nella maggior parte dei casi, si erano precostituite in vista del crollo finale o subito dopo la fine del conflitto. In questo, aiutati magari dagli stessi partiti politici che l’incameravano come loro iscritti. Infatti, nel nuovo clima instauratosi dopo la proclamazione della Repubblica Italiana (10 giugno 1946) e la promulgazione della cosiddetta amnistia di Togliatti (22 giugno 1946) avvenne anche che nei confronti dei partigiani e degli antifascisti, i provvedimenti di clemenza furono adottati in maniera molto restrittiva, mentre la maggior parte dei funzionari epurati, nel contempo, veniva reintegrata con la liquidazione degli arretrati e delle spettanze che erano state loro tolte a seguito di precedenti provvedimenti di epurazione.

Anche su questo punto preferisco affidarmi, però, al giudizio espresso da un grande storico dell’epoca, e riportare un’analisi pubblicata sull’argomento dal magistrato Alessandro Galante Garrone (1909-2003) alla fine del 1947, mediante un suo saggio dal titolo: Crisi della Resistenza, nella cui premessa scriveva:

“Non eravamo animati da spirito di vendetta. Non avevamo la pretesa che la magistratura dovesse infierire per mesi e anni contro tutti i responsabili ed i complici, maggiori e minori, del fascismo, per tener fede agli ideali della Resistenza. Non chiedevamo che su tutti i colpevoli del fascismo eternamente gravasse una maledizione inesorabile. Sapevamo che i compagni caduti sulla via della nostra liberazione e del nostro riscatto non avevano combattuto per opprimere i loro oppressori.

E sentivamo anche, con obiettività di magistrati e coscienza di cittadini, che letterale applicazione non avrebbero potuto trovare tutte le norme stabilite per la punizione dei delitti dal legislatore di Roma (quanto lontano e remoto, in quei giorni della Resistenza, allorché ci pervenne il testo del decreto Bonomi, quel governo legittimo che non aveva mai dichiarato ribelli e fuori legge i collaborazionisti del Nord!); perché troppo iniquo e profondo sarebbe stato lo sconvolgimento della nazione se tutte le forme di collaborazione con il tedesco invasore, anche le meno gravi, fossero state colpite come la lettera della legge avrebbe voluto con tanto severo rigore.

Ma ci saremmo ribellati, allora, come cittadini e magistrati se ci avessero detto che i governi e la magistratura della nuova Italia avrebbero tutto, o quasi tutto, cancellato e ricoperto con il velo pietoso dell’oblio e del perdono: tutto, anche le colpe più gravi e le responsabilità più grandi. Ed invece è stato così: ed oggi, a trenta mesi dalla liberazione, non ci resta che il gramo e malinconico compito di un triste e doloroso bilancio”. (Cfr. Crisi della Resistenza, « Il Ponte », fascicolo 11-12, anno 3, 1947).

Alessandro Galante Garrone, dopo l’8 settembre 1943 ebbe un ruolo operativo molto importante nella Resistenza. Pur continuando nel suo lavoro di giudice fino al marzo 1945 (quando dovette abbandonare il Palazzo di giustizia sfuggendo miracolosamente alla cattura della polizia fascista), tenne vivo un costante collegamento tra Torino e le valli del Cuneese. Ma il suo ruolo nella Resistenza fu eminentemente politico, perché rappresentava il Partito d’Azione nel Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte. Per questo svolse una funzione di direzione politica fondamentale nell’organizzazione dell’insurrezione e nella liberazione finale di Torino, e poi nel governo della città e nel ripristino della convivenza civile, totalmente ristabilita prima ancora dell’arrivo delle truppe alleate in città (2 maggio 1945). Terminata la guerra, Galante Garrone tornò immediatamente al suo lavoro di magistrato e ai suoi studi storici, lasciando veramente una cospicua messe di approfonditi e vari studi sulla Resistenza. Fu anche particolarmente attivo nel dibattito culturale di Torino e nel Paese ed ebbe intensi rapporti culturali con il mondo fiorentino di Piero Calamandrei (alla cui rivista, Il Ponte, collaborò assiduamente).          

                Assieme al suo collega antifascista e magistrato Domenico Riccardo Peretti Griva (1882-1962) e a molti altri, fu strenuo sostenitore dell’idea che l’aver lasciato in vigore la legislazione vecchia consentisse di trasformare in atti criminali di ribelli le azioni partigiane. Erano questi i frutti della mancata epurazione che per essere efficace, notava anche Arturo Carlo Jemolo, avrebbe dovuto colpire 100 nomi e non di più.

Ma l’amnistia Togliatti ne ebbe ben altri di effetti negativi. Per esempio, ci fu un proliferare di ricorsi da parte soprattutto di ex militari repubblichini che chiedevano di aver riconosciuto come utile (perché per legge non lo era e l’interessato doveva quindi ripartire da zero e prestare nuovo servizio militare di leva se non completato prima della nascita della RSI) il periodo di servizio militare trascorso nell’esercito della RSI, perché costretto ad arruolarsi, magari servendosi di testimonianze “amiche” o “prezzolate”, per non mettere in pericolo di vita qualche componente della sua famiglia minacciato di essere arrestato e inviato in Germania in quanto sospettato di connivenza con i partigiani; oppure perché coartato d’autorità. Vi furono anche pratiche di militari ex RSI presentate da genitori superstiti che chiedevano l’assegnazione di un vitalizio per un figlio deceduto, sostenendo, sempre avvallandosi di testimonianze più o meno fasulle, che il figlio non era morto in uno scontro diretto con i partigiani ma era stato fucilato direttamente sul campo dal suo superiore diretto perché si era rifiutato di sparare, durante un rastrellamento, sui partigiani. Qualcuno invece si salvò per intervento benevolo di parenti o amici (magari attraverso partiti politici in cerca di adesioni per rimpinguare il numero degli iscritti) che lo fecero inserire, dalle Commissioni di Accertamento Qualifiche istituite per Legge, nel relativo elenco “dei partigiani” o “dei patrioti” arruolatosi all’ultimo momento e lo fecero allontanare per un po’ dall’Italia, inviandolo in Jugoslavia, da Tito, per un periodo di “rieducazione politica”. Un terzetto di questi, per altro noti sestrini, per esempio, riuscirono a salvarsi (aiutati da compagni di partito ad allontanarsi da Pola, dove si trovavano in quel momento, e rientrare in Patria) fuggendo dall’ira di Tito quando questi ruppe i rapporti con Mosca e se la prese anche con gli italiani presenti su territorio jugoslavo in quanto notoriamente filosovietici, e quindi, da quel momento, divenuti nemici da perseguire.

Poi, attraverso tutti questi decreti legge, insieme ad altri (in totale circa una dozzina) che furono varati dopo dai governi successivi: a cominciare dal 2° Governo Bonomi (12.12.’44 – 20.6.’45), seguito dal Governo Parri (21.6 – 9.12. “45) e dai successivi otto Governi De Gasperi (dal 10.12.’45 al 16.8.1953) la defascistizzazione (date anche le rivalità esplose tra le forze politiche che componevano i vari C.L.N. e il successivo scioglimento di questi Comitati) decadde ed ebbe praticamente termine. Lo storico e magistrato Alessandro Galante Garrone scriverà in una sua prefazione dal titolo Il fallimento dell’epurazione. Perché?, (in Roy Palmer, Processi ai fascisti, Rizzoli, Milano 1996, pag. XII):

… «l’epurazione… fu una burletta. Si sarebbe dovuto procedere dall’alto. Invece ci si accanì contro gli applicati d’ordine e gli uscieri, o magari il capofabbricato che aveva indossato la di­visa per vanità. Non si vollero o non si poterono colpire gli uomini veramente colpevoli e le vecchie strutture dello Stato e della società…».

In buona parte, poi, a far propendere la bilancia verso una politica di appeasement (anche se imperfetta e lacunosa) vi contribuì il fatto che molte forze sociali e masse di semplici cittadini (in gran numero appartenenti al ceto medio che voleva uscire dall’atmosfera pesante, di odio, di rivalsa e di vendetta che s’era, nonostante tutto, instaurata al finire della guerra) che chiedevano, ormai, a gran voce, una reale pacificazione per aver modo di raggiungere, attraverso il proprio lavoro, un soddisfacente grado di stabilità, in armonia con sé stessi e gli altri: assieme a quanti, soprattutto, avevano subito soprusi e villanie dal vecchio o per il vecchio regime. Insomma, di guerra e di morti ne avevano ormai abbastanza e volevano soltanto lasciarsi il turbolento passato dietro le spalle!

Seguono alcune fotocopie di documenti dell’epoca richiamati nel testo:

Governo Militare Alleato del Territorio Occupato:

Ordinanza Generale N° 35-A, la quale ribadisce e ordina quanto già previsto nella Ordinanza Generale N° 35 (che qui non si riporta perché la copia in mano all’a. è in cattivo stato). Cioè questa O.G. 35-A rende nullo il trattamento più ammorbidito adottato in genere dagli addetti italiani responsabili della procedura di epurazione. (Doc. reperito presso l’Archivio del Comune di Sestri Levante negli anni 1974/75). 

 

Sotto: le quattro facciate (formato protocollo) della Scheda Personale predisposta dal “Governo Militare Alleato” appena insediatosi nei territori italiani “occupati” e liberati dal fascismo, che tutti i dipendenti pubblici avevano l’obbligo di compilare “scrupolosamente” e consegnare alle Commissioni per l’Epurazione. Dal tenore delle risposte dipendeva il mantenimento o l’allontanamento dall’impiego pubblico. (Doc. reperito presso l’Archivio del Comune di Sestri Levante negli anni 1974/75.

(Per motivi di privacy si è ritenuto opportuno oscurare alcuni nominativi).

Vedi le le quattro facciate  della Scheda Personale predisposta dal “Governo Militare Alleato”


Conseguenze dell’amnistia Togliatti: procedimenti penali contro partigiani della Coduri (2 esempi).

Come detto nel preambolo, l’amnistia di Togliatti (il cui testo completo è riportato in appendice) aprì le porte anche a diversi processi contro i partigiani. Qui faccio cenno solo a un paio che riguardano espressamente la Coduri: quello contro il caposquadra “Succo” (Pietro Sechi) indirizzando, per maggiori informazioni, il lettore verso il Doc.16 del Fasc.7 di questo stesso Archivio.

E il secondo, riportando sotto, integralmente, la sentenza emessa il 25/3/1952 dalla Sezione staccata in Chiavari della Corte d’Assise di Genova contro Arnò Paolo, Solari Tomaso e Fico Eraldo “Virgola” nati a Sestri Levante; poi Castagnino Paolo “Saetta” nato a Chiavari; Biagini Vincenzo nato a Rapallo; Mora Ernesto “Sestri” nato a Sestri Levante, quest’ultimo ricorrente in Appello:

“Tutti liberi e presenti e imputati del reato di cui agli Artt. 110, 575 C.P., per avere in Rapallo, in data imprecisata del Maggio 1945, in concorso tra loro, cagionato la morte di Antonio Lorusso Caputi sparandogli alla nuca, al fine di ucciderlo, un colpo d’arma da fuoco”.

Gruppo di partigiani, questi, che a fine guerra rimasero a disposizione del Governo provvisorio quali “Agenti con funzione di polizia” per seguire la smobilitazione, in tutta sicurezza e ordine, dei partigiani chiamati a consegnare le armi loro in dotazione. Nel Tigullio, di questi centri di polizia ne esistevano più d’uno: uno dei più importanti (per limitarci a quelli gestiti dai partigiani della Coduri) era dislocato a Villa Porticciolo di Rapallo (dov’erano acquartierati gli imputati di cui sopra), e il secondo (sempre gestito dai partigiani della Coduri) dislocato a Riva Trigoso: composto principalmente da Bergamaschi, ex alpini della Monterosa, che avevano disertato nel settembre/ottobre 1944. Tra i quali era presente anche “Argo” Luciano Galizzi che del fatto ci ha lasciato un’ampia testimonianza fotografica che prossimamente sarà inserita.

Come si potrà notare, poi, leggendo la disamina del procedimento, gli imputati furono tutti assolti con formula piena. C’è anche da osservare la correttezza (per non dire quasi la pignoleria) con la quale il Corpo giudicante non si sia lasciato impaniare dal rancore e dalle menzogne di certi testimoni mossi solo da manifesto livore anti-partigiano.

Vedi originale Sentenza Virgola:


 

Procedimenti penali contro ex militi e ufficiali della divisione Alpina Monterosa

Esiste poi, una lunga casistica di procedimenti penali della “Sezione Speciale della Corte d’Assise straordinaria di Genova contro militi e ufficiali della divisione Alpina Monterosa”. Qui, per il momento, se ne riportano soltanto alcuni, senza commenti, perché i documenti (in questo caso solo trascritti) sono già chiari di per sé:

Corte d’assise straordinaria di Genova /Sezione Speciale di Corte d’Assise di Genova

1945_1947

Processo n. 131 – Genova, anno 1946

Imputato: AITA Guerrino, nato a Münster, 1914.  Professione: verniciatore

Imputazione: Maresciallo divisione alpina Monterosa, alla quale appartenne dal luglio 1944, accusato di aver cagionato la morte del partigiano Giovanni Serra “Gordon” e del partigiano “Parma”, colpendoli con raffiche di sten e tentando di uccidere nelle stesse circostanze il partigiano Carlo Fumagalli, riuscito a salvarsi con altri due compagni della stessa formazione.

Sentenza: Corte d’Assise Straordinaria di Genova: 07/02/1946.

Condannato ad anni 20 di reclusione, di cui un terzo condonati in virtù del decreto di amnistia 22/6/1946

Ricorso in Cassazione. Esito: La Corte di Cassazione rigetta il ricorso

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Processo n. 134  – Genova, anno 1946

Imputato: PAROLDO Cesare *), nato a Spezia, 1905.

Imputazione: Maggiore di fanteria, comandante del battaglione “Vestone” della divisione alpina Monterosa, alla quale appartenne dal luglio 1944, accusato per avere partecipato a rastrellamenti, saccheggi e sequestri.

Sentenza: Corte d’Assise Straordinaria di Genova: 18/12/1948

La Corte assolve l’imputato “per essersi particolarmente distinto nella lotta contro i tedeschi”. L’imputato rinuncia al ricorso per indulto (il compilatore della scheda ha annotato che agli atti è presente il “verbale ” della presentazione del ricorso “ma non le motivazioni dello stesso”).

*) Il IV novembre 1944, il Comando Zona poteva diramare il seguente comunicato: «Stamane, nell’anniversario dell’armistizio che nella grande guerra, l’Italia ha imposto all’esercito austro-ungarico e tedesco, il battaglione alpino Vestone è passato al completo nelle file della Divisione Garibaldina Cichero». Infatti, in tale data, il magg. Paroldo, com.te del btg. “Vestone” della Monterosa, disertava e, alla testa del suo reparto, andava a ingrossare le file della “Cichero”: divisione partigiana garibaldina alla quale il “Vestone” si aggiunse quasi in toto,  mantenendo inalterato il suo nome e il suo comandante, sino a fine guerra (N.d.A.).

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Processo n. 135  – Genova, anno 1946

Imputato: BERNARDI Vittorio, nato a -, il -, Professione: -.

Imputazione: Sergente della divisione alpina “Monterosa” è accusato per avere organizzato e diretto il rastrellamento di Riva Trigoso dell’1/10/1944 che condusse all’arresto di 36 persone, di cui 12 deportate in Germania; tentato di colpire con raffiche di mitra 8 uomini lì residenti; compiuto saccheggi, incendi e devastazioni di abitazioni e privato della libertà personale diversi individui, infliggendo maltrattamenti a loro familiari; infliggendo torture nel caso di certo Obetello. I fatti imputati avvennero a Casarza Ligure (25/1/1945 e mese di febbraio dello stesso anno), Varese Ligure (30/12/1944), Massasco (gennaio 1945), Castiglione Chiavarese (24-25/1/1945).

Sentenza Corte d’Assise Straordinaria di Genova del 20/10/1946.

Dichiarato colpevole, escludendo l’applicazione dell’amnistia per il ricorso di fatti di saccheggio e sevizie particolarmente efferate, viene condannato alla pena di anni 15 di reclusione, ridotti di anni 5 in virtù del decreto di amnistia 22/6/1946 e confisca della metà dei beni.

Ricorso in Cassazione – Esito: Dichiara estinto il reato per amnistia.

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Processo n. 144 – Genova, anno 1946

Imputato: DELLA CROCE Angelo, nato a -, 1910 – Professione: –

Imputazione: Tenente della divisione alpina “Monterosa” è accusato di avere compiuto saccheggi, incendi, proceduto ad un rastrellamento a Casarza Ligure il 2/10/1944 e a Bosco di Maissana (16/10/1944); per avere arrestato numerosi partigiani, 5 dei quali furono fucilati.

Sentenza Corte d’Assise Straordinaria di Genova: 29/5/1947

Dichiarato colpevole e condannato ad anni 12 di reclusione e confisca della metà dei beni.

Ricorso in Cassazione. Esito: Annulla la sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e rinvia la causa alla Corte d’Assise di Alessandria. Rigetta nel resto il ricorso.

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Processo n. 172 – Genova, anno 1946

Imputato: PIERI  Ermanno, nato a Ravezzano (?) di Cesena – 1912 – Professione: –, Latitante.

Imputazione: Capitano della Divisione alpina “Monterosa” è accusato per avere partecipato a vari rastrellamenti nella zona del chiavarese e, segnatamente, per avere diretto personalmente il rastrellamento di Lorsica (11/2/1945) nel corso del quale furono compiuti saccheggi, devastazioni, incendi e catturati 10 patrioti, 6 dei quali vennero trucidati a Calvari il 2/3/1945, concorrendo in tale modo al loro omicidio; per avere inoltre partecipato al rastrellamento di Velva, Squazza, San Colombano Certenoli e Cichero.

Sentenza Corte d’Assise Straordinaria di Genova del 8/3/1947:

Dichiarato colpevole, con le attenuanti generiche, e condannato ad anni 24 di reclusione.

Ricorso in Cassazione. Esito: Dichiara inammissibile il ricorso.

13/4/1954 – Declaratoria di amnistia-indulto: La Cassazione di Genova dichiara ridotta ad anni due di reclusione la pena inflitta.

24/3/1956: La Cassazione di Genova, letta la dichiarazione di impugnazione verso la sentenza del 1953, proposta da Pieri in data 24/2/1956, dichiara la stessa inammissibile poiché la sentenza è passata in giudicato.

Nota: si segnala la presenza agli atti del seguente documento: estratto dal giornale “la Fiamma Repubblicana” del 18 marzo 1945: [Sintesi del documento]: Sentenza del Tribunale di guerra divisionale della Monterosa contro Simonetti, Motta, Talassano, Bertetta, Berisso, Cardillo *), Nassano, Piombelli, Persico, Semide condannati per la loro attività partigiana alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena. Pieri Ermanno testimoniò contro 6 di essi, in quanto artefice del rastrellamento di Lorsica dell’11 febbraio 1945.

*)  Cardillo Domenico poi corretto in  Lacono Domenico attraverso la Sentenza n. 35/92 – RG n. 473 – del 7/12/1992 emessa dal Tribunale di Chiavari e trasmessa e registrata all’Anagrafe del comune di S. Colombano Certenoli (N.d.A.).

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